Regime patrimoniale tra coniugi

Cechia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esiste un regime legale patrimoniale in questo Stato membro? Cosa prevede?

Sì.

La legislazione ceca prevede che nella comunione dei beni dei coniugi rientri quanto appartiene loro, ha un valore patrimoniale e non è escluso dai rapporti giuridici. La comunione dei beni dei coniugi è soggetta al regime legale, a un regime convenzionale o a un regime basato su una decisione giudiziaria.

Nell'ambito del regime legale, rientra nella comunione dei beni tutto ciò che ciascun coniuge ha acquisito durante il matrimonio e tutto ciò che i coniugi hanno acquisito in comune durante lo stesso periodo, eccetto:

a)      quanto serve ai bisogni personali di uno dei coniugi;

b)      quanto acquisito da uno solo dei coniugi in seguito a donazione, eredità o legato, salvo se il donatore o il de cuius, al momento della donazione o della morte in virtù di una disposizione mortis causa, abbia manifestato un'intenzione diversa;

c)      quanto acquisito da uno dei coniugi come riparazione di un pregiudizio immateriale lesivo dei diritti naturali;

d)      quanto acquisito da uno solo dei coniugi in conseguenza di un'azione giudiziaria vertente sulla proprietà esclusiva;

e)      quanto acquisito da uno solo dei coniugi a titolo di riparazione di un danno al suo patrimonio esclusivo o della sua distruzione o perdita.

Rientra nella comunione dei beni in regime legale il beneficio derivato da quanto appartiene esclusivamente a uno dei coniugi.

Rientrano nella comunione dei beni in regime legale i debiti contratti durante la durata del matrimonio, salvo se afferenti a beni che appartengono esclusivamente a uno dei coniugi, nella misura eccedente il beneficio derivato da tali beni, o se uno solo dei coniugi ha assunto tali debiti senza il consenso dell'altro, senza che si tratti di rispondere alle esigenze quotidiane o correnti della famiglia.

2 I coniugi possono regolare diversamente il loro regime patrimoniale? Quali sono i requisiti formali in questo caso?

Fidanzati e coniugi possono convenire un regime patrimoniale diverso dal regime legale, ossia un regime contrattuale.  Tale regime può assumere la forma di un regine di separazione dei beni, di un regime di cessazione della comunione dei beni alla data dello scioglimento del matrimonio nonché di un regime che ampli o restringa la comunione dei beni in regime legale. Il contratto può contenere qualsiasi accordo e può disciplinare qualsiasi ambito, salvo quanto vietato dalla legge. Nella fattispecie il contratto può disciplinare l'ambito d'applicazione, il contenuto, il momento in cui il regime legale o un altro regime di comunione dei beni produce effetti, elementi isolati o elementi raggruppati. Il contratto consente di organizzare la classificazione dei futuri elementi del patrimonio in modo diverso da quanto prevede il regime legale. Il contratto consente altresì di organizzare le relazioni patrimoniali in caso di scioglimento del matrimonio.

Il contratto di regime matrimoniale deve avere la forma di un atto ufficiale, ossia di un atto notarile.

Il contratto prematrimoniale relativo al regime patrimoniale produce effetti nel momento in cui si contrae matrimonio.

3 Vi sono limiti relativamente alla libertà di regolare diversamente un regime patrimoniale tra coniugi?

Il contratto può contenere qualsiasi accordo e può disciplinare qualsiasi ambito, salvo quanto vietato dalla legge.

Per contratto non è possibile escludere o modificare le disposizioni relative alle attrezzature consuete di un domicilio familiare, salvo se uno dei coniugi ha abbandonato tale domicilio e rifiuta di ritornarvi. Il contratto non può avere per effetto di escludere la capacità di un coniuge a sopperire ai bisogni della famiglia. Il contratto non può neppure, per il suo contenuto o il suo oggetto, ledere i diritti di un terzo, salvo che questo non acconsenta a un siffatto contratto. Il contratto concluso senza il consenso del terzo è privo di effetti giuridici nei suoi confronti.

4 Quali sono gli effetti giuridici del divorzio, della separazione o dell’annullamento sul regime patrimoniale tra coniugi?

La comunione dei beni finisce con lo scioglimento del matrimonio. Il matrimonio si scioglie con la morte o la dichiarazione di morte di uno dei coniugi o con il divorzio. Quando termina la comunione dei beni, si procede alla liquidazione.

Se un matrimonio è stato dichiarato nullo, si considera che non sia mai stato concluso. Le disposizioni che disciplinano le obbligazioni e i diritti patrimoniali durante il periodo successivo al divorzio si applicano mutatis mutandis alle obbligazioni e ai diritti patrimoniali dell'uomo e della donna il cui matrimonio è stato dichiarato nullo.

5 Quali sono gli effetti della morte di uno dei coniugi sul regime patrimoniale?

La comunione dei beni cessa di esistere ed è oggetto di liquidazione. Il coniuge superstite è l'erede legittimo del de cuius di primo e secondo grado.

6 Quale autorità è competente per decidere in una causa che ha come oggetto un regime patrimoniale tra coniugi?

Il giudice.

7 Quali sono gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi?

Nel regime legale, è escluso dalla comunione dei beni fra l'altro tutto quanto uno dei coniugi abbia acquisito prima del matrimonio. Rientrano nella comunione dei beni i debiti contratti durante la durata del matrimonio, salvo se afferenti a beni che appartengono esclusivamente a uno dei coniugi, nella misura eccedente il beneficio derivato da tali beni, o se uno solo dei coniugi ha assunto tali debiti senza il consenso dell'altro, senza che si tratti di rispondere alle esigenze quotidiane o correnti della famiglia.

Nelle cause relative alla comunione dei beni e dei relativi elementi che non possa essere considerata ordinaria, si ritiene che i coniugi agiscano congiuntamente o che uno dei coniugi possa agire individualmente con il consenso dell'altro coniuge. Se uno dei coniugi nega il consenso in assenza di motivi gravi e in contraddizione con gli interessi dei coniugi, della famiglia o del domicilio familiare, o se è incapace di esprimere la sua volontà, l'altro coniuge può proporre che il consenso del coniuge sia sostituito da una decisione del giudice.

Se uno dei coniugi compie atti senza il consenso dell'altro coniuge, allorquando è richiesto il consenso, l'altro coniuge può chiedere che l'atto sia invalidato. Se una parte del patrimonio matrimoniale deve essere impiegata per le esigenze dell'impresa di uno dei coniugi e se il valore di quanto deve essere impiegato supera un livello ragionevole tenuto conto del valore complessivo del patrimonio coniugale, è richiesto il consenso del secondo coniuge al primo utilizzo. Se è stato ignorato, uno dei coniugi può chiedere che l'atto sia invalidato. Se una parte del patrimonio matrimoniale deve essere impiegata per acquisire una quota sociale di un'impresa commerciale o di una cooperativa o se l'acquisizione di una quota sociale comporta la garanzia dei debiti di una società o di una cooperativa di importo superiore a un livello ragionevole per il complesso del valore del patrimonio dei coniugi, è richiesto il consenso del secondo coniuge, che, se ignorato, può chiedere l'invalidamento dell'atto.

Quando i coniugi hanno convenuto un regime contrattuale, il contratto non può, per il suo contenuto o il suo oggetto, ledere i diritti di un terzo, salvo che questo non acconsenta a un siffatto contratto. Il contratto concluso senza il consenso del terzo è privo di effetti giuridici nei suoi confronti.

8 Una breve descrizione del procedimento di divisione, compresa la ripartizione, la distribuzione e la liquidazione del regime patrimoniale tra coniugi in questo Stato membro.

Se la comunione dei beni è annullata o cessa di esistere o se la sua entità è ristretta, si procede alla liquidazione delle obbligazioni e dei diritti comuni. Finché la comunione dei beni ristretta, annullata o che ha cessato di esistere non è liquidata, si applicano opportunamente le disposizioni relative alla comunione dei beni.

La liquidazione della comunione dei beni non può ledere i diritti di un terzo. Se i diritti di un terzo sono lesi dalla liquidazione, il terzo può chiedere al giudice di dichiarare che la liquidazione non produce effetti nei suoi confronti. La liquidazione dei debiti produce effetti unicamente fra i coniugi.

Quando ciò sia possibile, si privilegia un accordo concluso fra coniugi sulla liquidazione della comunione dei beni, per esempio in caso di divorzio o di restrizione della comunione dei beni. L'accordo di liquidazione produce sempre effetti alla data alla quale la comunione è stata ristretta, annullata o ha cessato di esistere, senza tener conto del fatto che tale accordo sia stato firmato prima o dopo la restrizione, l'annullamento o la cessazione della comunione dei beni.

Un accordo di liquidazione richiede la forma scritta se è stato concluso durante il matrimonio o se l'oggetto della liquidazione è un bene per il quale la forma scritta è richiesta quando detto bene è oggetto di un contratto di trasferimento del diritto di proprietà, come per esempio un bene immobile. Se l'accordo di liquidazione non richiede la forma scritta e uno dei coniugi la richiede, questi consegna all'altro coniuge un attestato nel quale si indica in quale modo è stata effettuata la liquidazione.

Se i coniugi non addivengono a un accordo sulla liquidazione, ciascuno di essi può proporre al giudice di decidere in loro vece. Il giudice decide in merito alla liquidazione in funzione dello stato nel quale si trova la causa al momento della produzione degli effetti della restrizione, dell'annullamento o della cessazione della comunione dei beni.

Al momento della liquidazione, si applicano le seguenti regole:

a)      il prodotto della liquidazione è identico per entrambi i coniugi;

b)      ciascuno dei coniugi rimborsa all'altro quanto è stato impiegato del patrimonio matrimoniale a beneficio del proprio patrimonio esclusivo;

c)      ciascuno dei coniugi può chiedere di essere rimborsato di quanto ha utilizzato del suo patrimonio esclusivo a beneficio del patrimonio matrimoniale;

d)      si tiene conto delle esigenze dei minori a carico;

e)      si tiene conto del modo in cui ciascuno dei coniugi si è occupato della famiglia, nella fattispecie in quale modo ha provveduto ai minori e al domicilio familiare;

f)       si tiene conto dei meriti di ciascuno dei coniugi per l'acquisizione e la manutenzione dei valori patrimoniali che rientrano nella comunione dei beni.

In mancanza di liquidazione di quanto rientrava in precedenza nella comunione dei beni nei tre anni dalla data della restrizione, dell'annullamento o della cessazione della comunione dei beni, nemmeno in base a un accordo e senza deposito di una domanda di liquidazione giudiziale, si presume che i coniugi o ex coniugi abbiano liquidato la comunione dei beni in modo che:

a)      i beni materiali mobili sono di proprietà del coniuge che li utilizza in quanto proprietario esclusivo per le proprie esigenze, quelle della sua famiglia o del domicilio familiare;

b)      gli altri beni materiali mobili e i beni immateriali sono detenuti congiuntamente in parti identiche;

c)      gli altri diritti di proprietà, i crediti e i debiti sono detenuti congiuntamente in parti identiche.

9 Qual è il procedimento e i documenti o le informazioni abitualmente previsti per la registrazione di beni immobili?

Gli atti che generano o trasferiscono un diritto reale su un bene immobile e gli atti che modificano o annullano tale diritto devono avere forma scritta. In caso di trasferimento di un diritto di proprietà su un bene immobile registrato in un registro pubblico, il bene è ritenuto acquisito con la registrazione in detto registro.

Ultimo aggiornamento: 14/12/2020

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